Articolo 372. Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1) .
(1) Articolo così modificato dall’Articolo 11, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.