Art. 1938 c.c. Codice Civile

Articolo 1938. La fideiussione pu essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest’ultimo caso dell’importo massimo garantito.

NOTA Comma cos sostituito dall’Articolo 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).


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