Art. 79 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 79. 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.


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