Art. 744 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 744.  1. In nessun caso il Ministro di grazia e giustizia può domandare l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Articolo 745 1. Se è domandata l’esecuzione di un pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.

2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il Ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

Articolo 746.  in1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.


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