Articolo 738. 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo le legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.
2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
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