Art. 734 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 734. 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall’articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.

2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell’interessato.


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