Articolo 729. 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
2. Si applica la disposizione dell’articolo 191 comma 2.
Titolo IV: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIEREESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE