Art. 729 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 729. 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Si applica la disposizione dell’articolo 191 comma 2.

Titolo IV: EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIEREESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE


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