Art. 71 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 71. 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale, designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonchè il curatore speciale nominato all’imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonchè agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.


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