Art. 7 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 7. 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 366 comma 1 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall’articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349 comma 2 del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 del codice penale;

f ) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista dall’articolo 572 comma 2 del codice penale;

g ) rissa aggravata a norma dell’articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

h) omicidio colposo previsto dall’articolo 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614 comma 4 del codice penale;

l)furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

m) truffa aggravata a norma dell’articolo 640 comma 2 del codice penale;

n) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

COMPETENZA PER TERRITORIO

. 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 366 comma 1 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall’articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349 comma 2 del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 del codice penale;

f ) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista dall’articolo 572 comma 2 del codice penale;

g ) rissa aggravata a norma dell’articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

h) omicidio colposo previsto dall’articolo 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614 comma 4 del codice penale;

l)furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

m) truffa aggravata a norma dell’articolo 640 comma 2 del codice penale;

n) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

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