Art. 696 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 696. 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

2. Se tali norme mancano e non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.


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