Art. 695 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 695. 1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel precedente titolo decide il giudice dell’esecuzione, che procede con le forme indicate nell’articolo 666.

Codice di Procedura Penale

Libro undicesimo

Parte seconda

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI



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