Articolo 695. 1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel precedente titolo decide il giudice dell’esecuzione, che procede con le forme indicate nell’articolo 666.
Codice di Procedura Penale
Libro undicesimo
Parte seconda
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI