Art. 687 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 687. 1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.

2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell’articolo 673;

b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l’impugnazione;

c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.

3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;

b) ai provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato (1).

(1) Comma aggiunto dall’Articolo 32, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.


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