Art. 684 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 684. 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il Ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perchè il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione, o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti (1).

(1)Con sentenza n. 274 del 31 maggio 1990 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell’Articolo 147, primo comma, n. 1, del codice penale.

Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro Decimo: ESECUZIONE

Titolo IV: CASELLARIO GIUDIZIALE


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