Art. 674 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 674. 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia, o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.


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