Art. 636 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 636. 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’articolo 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro IV in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.


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