Articolo 633. 1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.
2. Nei casi previsti dall’articolo 630 comma 1 lettera a) e b) , alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.