Art. 631 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 631.  1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’ammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.


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