Art. 626 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 626. 1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima perchè dia i provvedimenti occorrenti.


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