Art. 623 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 623. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

a) se è annullata un’ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604 comma 1, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.


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