Art. 621 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 621. 1. Nel caso previsto dall’articolo 620 comma 1 lettera b), la Corte dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell’articolo 699; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l) , procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.


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