Art. 617 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 617. 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l’approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità.


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