Art. 616 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 616. 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattromilioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.


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