Art. 612 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 612. 1. A richiesta dell’imputato o del responsabile civile, la Corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l’esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.


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