Art. 602 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 602. 1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo (1).

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonchè, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’articolo 523.

(1) Con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui consente la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dell’Articolo 599.


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