Articolo 6. 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335 (1).
(1) Comma aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.