Articolo 576. 1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre l’impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.