Art. 562 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 562. 1. Nel corso dell’udienza il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio fissando l’udienza davanti al pretore per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g).

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell’udienza.


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