Articolo 561. 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’articolo 420.
2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’articolo 554 comma 4.
3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell’articolo 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall’articolo 443.