Articolo 559. 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell’articolo 558 comma 1.
Titolo IV: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO