Art. 559 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 559. 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell’articolo 558 comma 1.

Titolo IV: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO


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