Art. 558 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 558. 1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e e 556 comma 1 l’imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell’udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall’articolo 469, procede al dibattimento a norma dell’articolo 567.


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