Articolo 553. 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell’articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell’articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori (1).
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell’articolo 407 commi 1 e 3 (2).
(1) Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo “prima della scadenza” del termine stesso.
(2) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.