Art. 552 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 552. 1. Il giudice, nel termine previsto dall’articolo 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l’assunzione della prova indicando il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi l’incidente probatorio. L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l’assunzione della prova.

2. Quando per l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 393 comma 4.


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