Art. 551 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 551. 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall’articolo 392.

2. Il giudice dispone l’incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l’immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 555.

3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell’articolo 394.


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