Art. 5 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 5. 1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall’articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

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