Art. 459 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 459. 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l’eventuale pena accessoria (1).

2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

(1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.


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