Art. 448 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 448. 1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall’imputato.

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma dell’articolo 578.

Titolo III: GIUDIZIO DIRETTISSIMO


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