Art. 446 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 446. 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444 comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.


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