Art. 443 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 443. 1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l’appello tende a ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

2. L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria (1).

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce che l’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita.

Titolo II: APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI


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