Art. 442 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 442. 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta (1).

3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2 (2).

(1) Con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo (“Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta”) .

(2) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’Articolo 442, secondo comma, dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall’Articolo 442, secondo comma, dello stesso codice.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 442"