Art. 441 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 441. 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 441"