Articolo 441. 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.