Art. 429 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 429. 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.

2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c e f .

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all’imputato che non erano presenti all’udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.


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