Art. 425 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 425. 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo (1).

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537.

(1) Comma così modificato dall’Articolo 1, L. 8 aprile 1993, n. 105. Con riferimento al testo previgente, la Corte cost., con sentenza n. 41 del 10 febbraio 1993, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabiliva che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l’imputato è persona non imputabile.


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