Art. 422 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 422. 1. Quando non provvede a norma dell’articolo 421 comma 4, il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l’audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l’interrogatorio delle persone indicate nell’articolo 210.

2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

3. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65.

4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l’audizione o l’interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l’ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

5. L’udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia già decorso, l’udienza è fissata per una data non posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza.

6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l’audizione o l’interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta.

7. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.


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