Art. 404 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 404. 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

Titolo VIII: CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI


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