Art. 392 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 392. 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;

c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (1);

d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210 (1);

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 (2).

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Articolo 392, nella parte in cui non consente che nei casi previsti dal presente articolo, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.

(1) Lettera così modificata dall’Articolo 4, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall’Articolo 13, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


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