Art. 381 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 381. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del codice penale (1);

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale;

f ) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;

g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4 bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (2).

(1) Lettera così modificata dall’Articolo 22, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) Comma aggiunto dall’Articolo 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.


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