Art. 372 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 372. 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell’astensione o della incompatibilità del magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).

1 bis. Il procuratore generale presso la corte d’appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati (1).

(1) Comma aggiunto dall’Articolo 3, comma 1, D.L. 9 settembre 1991, n. 292.


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