Art. 351 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 351. 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica la disposizione del secondo periodo dell’articolo 362 (1).

1 bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2, lettera h), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto (2).

(1) Comma così modificato dall’Articolo 4, comma 4, lett. a) D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(2) Comma aggiunto dall’Articolo 4, comma 5, lett. b) , D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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