Art. 346 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 346. 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392.

Titolo IV: ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA


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