Art. 34 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 34. 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, nè partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione.

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (1).

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice.

(1)Con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l’ordinanza di cui all’Articolo 554, secondo comma, del medesimo codice; con successiva sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso comma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l’ordinanza di cui all’Articolo 409, quinto comma, del medesimo codice.

Con sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo comma nella parte in cui non prevede:

che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l’ordinanza di cui all’Articolo 554, secondo comma dello stesso codice;

che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l’ordinanza di cui all’Articolo 409, quinto comma, dello stesso codice;

l’incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna.

Successivamente, con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare all’udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.

Con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’Articolo 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio.

In seguito con sentenza, n. 399 del 26 ottobre 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell’apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un ipotesi attenuata del reato contestato.

Con successiva sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’Articolo 444 dello stesso codice.

Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede:

l’incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione (sentenza 30 dicembre 1994, n. 453);

l’incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell’Articolo 521, comma 2, del codice di procedura penale (sentenza 30 dicembre 1994, n. 455);

che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato (sentenza n. 432 del 15 settembre 1995);

l’incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale del riesame (Articolo 309, cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti dell’indagato o dell’imputato e l’incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato (Articolo 310, cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta (sentenza 24 aprile 1996, n. 131);

che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l’applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare gestionale nonchè la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

che non possa disporre l’applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato nonchè il giudice che, come componente del Tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta (sentenza 20 maggio 1996, n. 155) ;

che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata (sentenza 2 novembre 1996, n. 371).


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